Normativa  di riferimento VIGENTE nel settore GUIDE
 

Nazionale
La normativa di riferimento č quella che regola la professione di guida alpina secondo la legge quadro nazionale 2 gennaio 1989 n.6 , poi recepita a livello regionale con interventi legislativi che disciplinano la professione nell’ambito delle professioni turistiche.
Specifici corsi sono organizzati dai singoli collegi regionali alla formazione delle guide alpine nei settori della speleologia e del canyoning.
 
Regionale
Il 27 dicembre 2006 č stata approvata la legge regionale n. 18, recante “Legislazione turistica regionale”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 60, Edizione Straordinaria, Parti I-II (Serie generale), che agli articoli 81 ed 83 e ss. disciplina la professione di "Guida Ambientale Escursionistica" ed i correlati profili professionali specialistici (Guida Escursionistica, Guida Speleologica e Guida Equestre) previo emanazione di norme regolamentari e atti di indirizzo e coordinamento.

La legge raccoglie in un testo unico tutta la normativa turistica regionale precedente, abrogandola, ma che di fatto resta ancora vigente, ad oggi e fino all’effettivo trasferimento delle funzioni alle Province per quanto concerne, nello specifico, i procedimenti relativi alle professioni turistiche (art. 107 - Norme transitorie e finali).
La menzionate "normativa turistica regionale precedente", a tutt'oggi vigente, č la
Legge Regionale  22 giugno 1989, n. 18 (Norme per la disciplina delle attivitā professionali di guida escursionistica, guida speleologica e guida equestre).

L' 8 febbraio 2010 la Regione Umbria ha inoltre emanato la D.G.R.  n. 168 "Approvazione dell'aggiornamento del repertorio dei profili professionali"  dov'č chiaramente descritto il mansionario attribuito alle singole figure professionali.
Il profilo di competenza della Guida Ambientale Escursionistica č trattato a partire dalla pag.380 e , nello specifico, vengono descritte le competenze esclusive della guida speleologica, abilitata a sviluppare itinerari in grotta ed in forra ed a condurre gruppi in escursioni tecniche di speleologia e di torrentismo (o canyoning).

 Attivitā proprie della specializzazione di guida speleologica:
 

Attivitā

Contenuti

Organizzare percorsi

ed escursioni in grotta

e in forra

·     Identificare i percorsi, il tipo di equipaggiamento necessario ed i tempi, sulla base della tipologia e del grado di pratica del gruppo affidato. Dettagliare in forma scritta il programma di escursione. Produrre eventuali materiali di supporto da distribuire ai turisti.

Trasferire tecniche e

pratiche speleologiche

e torrentistiche

·     Trasferire tecniche elementari di progressione (su corde e scale) in grotta ed in forra al singolo o ai gruppi, al fine di consentire anche ai partecipanti non esperti lo svolgimento del percorso, prevenendo i rischi connessi allo stesso.

NOTA INFORMATIVA:
a tutela dell'interesse e della sicurezza della clientela, si informa sulla presenza di soggetti attivi nel territorio regionale che propongono servizi di guida a titolo oneroso pur non essendo in possesso delle necessarie abilitazioni e garanzie professionali.

 

A R E A   D O W N L O A D

Legge quadro nazionale 2 gennaio 1989 n.6 : "Ordinamento della professione di guida alpina"
Legge Regionale  22 giugno 1989, n. 18 : "Norme per la disciplina delle attivitā professionali di guida escursionistica, guida speleologica e guida equestre"
Legge Regionale sul TURISMO - LR 18/2006
B.U.R. Parte I-II n. 14 - Supplemento straordinario --->>  Aggiornamento_2010 Repertorio profili professionali Regione Umbria
 
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( pagina aggiornata al 03/06/2011 )