La normativa generale di riferimento è quella che regola la
professione di guida alpina secondo la
legge quadro nazionale 2 gennaio 1989 n.6, poi recepita a livello regionale con interventi legislativi che
disciplinano la professione nell’ambito delle professioni turistiche.
Specifici corsi sono organizzati dai singoli collegi regionali alla
formazione delle guide alpine nei settori della speleologia e del canyoning.
Di recente pubblicazione è invece la legge 14
gennaio 2013 , n.4 , contenente "disposizioni in materia di professioni non
organizzate" che regolamenta tutte le professioni prive di una propria legge
nazionale specifica. Quindi non include medici, avvocati, giornalisti…e
guide alpine (che hanno una propria legge dello Stato), riguarda invece
professioni come grafologi, progettisti d’interni… e guide escursionistiche
e di canyoning.
Essa sancisce inoltre che la professione di guida non è più
vincolata ad alcuna autorizzazione amministrativa regionale o nazionale
(almeno finché non esiste una legge nazionale specifica sulla figura
professionale di guida).
Nello specifico, l’attività di guida canyoning è riconosciuta dal Ministero
dello Sviluppo Economico tra quelle professioni non ordinistiche che
rispondono alla Legge 4/2013; al momento non esiste infatti alcuna
legge nazionale che parli di canyoning, che dica cosa sia, quale sia
l’ambiente naturale di riferimento e quali competenze debbano avere i
professionisti che lo esercitano. Tantomeno esiste una legge specifica che
riservi l’accompagnamento professionale in canyon alle guide alpine (la
legge 6/89 non menziona mai il canyoning e non riserva alcuna esclusività
delle guide alpine all'esercizio commerciale della speleologia).
La legge introduce invece il principio del libero esercizio della
professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di
giudizio intellettuale e tecnico del professionista e si consente inoltre al
professionista di scegliere la forma in cui operare, riconoscendo
l’esercizio professionale sia in forma individuale che associata o
societaria o nella forma di lavoro dipendente.
( Gli operatori tecnici di
Umbria.Outdoor:
Guide Ambientale Escursionistiche, Guide Speleologiche e Guide
Canyoning,
svolgono la professione ai sensi della legge 4/2013 )
Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 30
"Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131" , all'articolo 4
(Accesso alle professioni), comma 3, stabilisce infine che: "i titoli
professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi
uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono
l'esercizio dell'attività professionale anche fuori dei limiti territoriali
regionali". |
Il 27 dicembre 2006 è stata
approvata
la legge regionale n. 18,
recante “Legislazione turistica regionale”,
pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 60,
Edizione Straordinaria, Parti I-II (Serie generale),
che agli articoli 81 ed 83 e ss. disciplina la
professione di "Guida Ambientale Escursionistica" ed
i correlati profili professionali specialistici
(Guida Escursionistica, Guida Speleologica e Guida
Equestre) previo emanazione di norme
regolamentari e atti di indirizzo e coordinamento.
La legge raccoglie in un testo
unico tutta la normativa turistica regionale precedente,
abrogandola, ma che di fatto resta ancora vigente,
ad oggi e fino
all’effettivo trasferimento delle funzioni alle
Province per quanto concerne, nello specifico, i
procedimenti relativi alle professioni turistiche
(art. 107 - Norme transitorie e finali).
La menzionate "normativa turistica regionale
precedente" è la
Legge Regionale 22
giugno 1989, n. 18
(Norme per la
disciplina delle attività professionali di guida
escursionistica, guida speleologica e guida
equestre).
L' 8 febbraio 2010 la Regione Umbria ha inoltre
emanato la
D.G.R. n. 168
"Approvazione
dell'aggiornamento del repertorio dei profili
professionali"
dov'è chiaramente descritto il
mansionario attribuito alle singole figure
professionali.
Il profilo di competenza della Guida Ambientale
Escursionistica è trattato a partire dalla pag.380 e
, nello specifico, vengono descritte le competenze
esclusive della guida speleologica, abilitata a
sviluppare itinerari in grotta ed in forra ed a
condurre gruppi in escursioni tecniche di speleologia e di
torrentismo (o canyoning).
Attività proprie della specializzazione di guida speleologica:
Attività |
Contenuti |
Organizzare percorsi
ed escursioni in grotta
e in forra |
·
Identificare i percorsi, il tipo di
equipaggiamento necessario ed i tempi, sulla
base della tipologia e del grado di pratica
del gruppo affidato. Dettagliare in forma
scritta il programma di escursione. Produrre
eventuali materiali di supporto da
distribuire ai turisti. |
Trasferire tecniche e
pratiche speleologiche
e torrentistiche |
· Trasferire tecniche elementari di
progressione (su corde
e scale) in grotta ed in forra al
singolo o ai gruppi, al fine di consentire
anche ai partecipanti non esperti lo
svolgimento del percorso, prevenendo i
rischi connessi allo stesso. |
NOTA INFORMATIVA:
a tutela dell'interesse e della sicurezza
della clientela, si informa sulla presenza di soggetti
attivi nel territorio regionale che propongono
servizi di guida a titolo oneroso pur
NON essendo in possesso delle necessarie abilitazioni
e garanzie professionali. |
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