Normativa  di riferimento VIGENTE nel settore GUIDE
 

Nazionale
La normativa generale di riferimento è quella che regola la professione di guida alpina secondo la legge quadro nazionale 2 gennaio 1989 n.6, poi recepita a livello regionale con interventi legislativi che disciplinano la professione nell’ambito delle professioni turistiche.
Specifici corsi sono organizzati dai singoli collegi regionali alla formazione delle guide alpine nei settori della speleologia e del canyoning.

Di recente pubblicazione è invece la legge 14 gennaio 2013 , n.4 , contenente "disposizioni in materia di professioni non organizzate" che regolamenta tutte le professioni prive di una propria legge nazionale specifica. Quindi non include medici, avvocati, giornalisti…e guide alpine (che hanno una propria legge dello Stato), riguarda invece professioni come grafologi, progettisti d’interni… e guide escursionistiche e di canyoning.
Essa sancisce inoltre che la professione di guida non è pi
ù vincolata ad alcuna autorizzazione amministrativa regionale o nazionale (almeno finché non esiste una legge nazionale specifica sulla figura professionale di guida).
Nello specifico, l’attività di guida canyoning è riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico tra quelle professioni non ordinistiche che rispondono alla Legge 4/2013;  al momento non esiste infatti alcuna legge nazionale che parli di canyoning, che dica cosa sia, quale sia l’ambiente naturale di riferimento e quali competenze debbano avere i professionisti che lo esercitano. Tantomeno esiste una legge specifica che riservi l’accompagnamento professionale in canyon alle guide alpine (la legge 6/89 non menziona mai il canyoning e non riserva alcuna esclusività delle guide alpine all'esercizio commerciale della speleologia).
La legge introduce invece il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico del professionista e si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui operare, riconoscendo l’esercizio professionale sia in forma individuale che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

( Gli operatori tecnici di Umbria.Outdoor:
Guide Ambientale Escursionistiche, Guide Speleologiche e Guide  Canyoning,
svolgono la professione ai sensi della legge 4/2013 )

Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131" , all'articolo 4 (Accesso alle professioni), comma 3, stabilisce infine che: "i titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono l'esercizio dell'attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali".

 
Regionale
Il 27 dicembre 2006 è stata approvata la legge regionale n. 18, recante “Legislazione turistica regionale”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 60, Edizione Straordinaria, Parti I-II (Serie generale), che agli articoli 81 ed 83 e ss. disciplina la professione di "Guida Ambientale Escursionistica" ed i correlati profili professionali specialistici (Guida Escursionistica, Guida Speleologica e Guida Equestre) previo emanazione di norme regolamentari e atti di indirizzo e coordinamento.

La legge raccoglie in un testo unico tutta la normativa turistica regionale precedente, abrogandola, ma che di fatto resta ancora vigente, ad oggi e fino all’effettivo trasferimento delle funzioni alle Province per quanto concerne, nello specifico, i procedimenti relativi alle professioni turistiche (art. 107 - Norme transitorie e finali).
La menzionate "normativa turistica regionale precedente" è la
Legge Regionale  22 giugno 1989, n. 18 (Norme per la disciplina delle attività professionali di guida escursionistica, guida speleologica e guida equestre).

L' 8 febbraio 2010 la Regione Umbria ha inoltre emanato la D.G.R.  n. 168 "Approvazione dell'aggiornamento del repertorio dei profili professionali"  dov'è chiaramente descritto il mansionario attribuito alle singole figure professionali.
Il profilo di competenza della Guida Ambientale Escursionistica è trattato a partire dalla pag.380 e , nello specifico, vengono descritte le competenze esclusive della guida speleologica, abilitata a sviluppare itinerari in grotta ed in forra ed a condurre gruppi in escursioni tecniche di speleologia e di torrentismo (o canyoning).

 Attività proprie della specializzazione di guida speleologica:
 

Attività

Contenuti

Organizzare percorsi

ed escursioni in grotta

e in forra

·     Identificare i percorsi, il tipo di equipaggiamento necessario ed i tempi, sulla base della tipologia e del grado di pratica del gruppo affidato. Dettagliare in forma scritta il programma di escursione. Produrre eventuali materiali di supporto da distribuire ai turisti.

Trasferire tecniche e

pratiche speleologiche

e torrentistiche

·    Trasferire tecniche elementari di progressione (su corde e scale) in grotta ed in forra al singolo o ai gruppi, al fine di consentire anche ai partecipanti non esperti lo svolgimento del percorso, prevenendo i rischi connessi allo stesso.

NOTA INFORMATIVA:
a tutela dell'interesse e della sicurezza della clientela, si informa sulla presenza di soggetti attivi nel territorio regionale che propongono servizi di guida a titolo oneroso pur NON essendo in possesso delle necessarie abilitazioni e garanzie professionali.

 

A R E A   D O W N L O A D

Legge quadro nazionale 2 gennaio 1989, n.6 : "Ordinamento della professione di guida alpina"
Legge 14 gennaio 2013, n. 4 : "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"
Legge Regionale  22 giugno 1989, n. 18 : "Norme per la disciplina delle attività professionali di guida escursionistica, guida speleologica e guida equestre"
Legge Regionale sul TURISMO - LR 18/2006
Aggiornamento_2010 Repertorio profili professionali Regione Umbria  --->> B.U.R. Parte I-II n. 14 - Supplemento straordinario  
 
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( pagina aggiornata al 29/01/2016 )